A seguito di un accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento europeo la scorsa settimana, la Commissione Giustizia e affari interni ha approvato le nuove norme UE sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche.

L'accordo migliora l'accesso transfrontaliero alle cosiddette "prove elettroniche" nei procedimenti penali e consente alle autorità investigative di inviare le ordinanze giudiziarie per le prove elettroniche direttamente ai fornitori di servizi, come i social media, in un altro Stato membro. Finora l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche è stato lento e i dati venivano spesso cancellati prima che si avviasse l’azione penale.

La Commissione europea ha presentato le sue proposte per le norme sulle prove elettroniche nel 2018 e l'accordo finale sarà ora sottoposto a votazione in una futura sessione plenaria prima di essere promulgato nel diritto dell'UE.

Birgit Sippel, portavoce S&D per la giustizia e gli affari interni e negoziatrice del Parlamento sulle prove elettroniche, ha dichiarato:

“Il numero di reati commessi online è in crescita. Le prove elettroniche svolgono quindi un ruolo sempre più importante nelle indagini e nei procedimenti penali. L'accordo sulle prove elettroniche segna una svolta significativa nella cooperazione giudiziaria e di polizia europea. Per la prima volta, le autorità investigative nazionali potranno chiedere direttamente ai fornitori di servizi di altri Stati membri dell'UE di consegnare o mettere al sicuro le prove elettroniche, con scadenze chiare e regole uniformi in tutta l'UE.

Poiché il diritto penale è solo parzialmente armonizzato in tutta l'UE, questa cooperazione diretta comporta anche dei rischi. Nei negoziati, il Parlamento ha quindi insistito sul rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della privacy e della protezione dei dati, ma anche dei diritti procedurali. Grazie alle pressioni del Parlamento, verrà notificato allo Stato membro in cui si trova il fornitore di servizi l’ordinanza giudiziaria dove si chiede di consegnare dati particolarmente sensibili come quelli relativi al traffico e ai contenuti, a meno che non vi sia la prova che il sospetto viva nello Stato di emissione e che il reato sia stato commesso lì. L'autorità informata deve quindi riesaminare l’ordinanza entro limiti di tempo rigorosi e può rifiutarla. L’ordinanza potrebbe essere rigettata se il reato non è un crimine nel paese del fornitore di servizi o se la consegna dei dati può costituire una violazione della libertà di stampa.

“Con questo accordo sulle prove elettroniche, stiamo dando una svolta a un processo lungo e oneroso, proteggendo al contempo le garanzie essenziali.”

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